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Statuto dell’associazione culturale Kobilja glava

ART. 1. DENOMINAZIONE E SEDE – E’ costituita l’Associazione culturale “Kobilja Glava”, con sede in Drenchia (UD) fraz. Oznebrida n. 13, con durata illimitata nel tempo, apartitica e senza scopo di lucro, regolata dal presente Statuto.

ART. 2. FINALITÀ – L’Associazione “Kobilja glava” persegue finalità di solidarietà sociale ed ha per oggetto il raggiungimento dei seguenti scopi:

  • consolidare i legami della comunità di lingua slovena, in particolare fra gli abitanti di Drenchia e coloro che ne vivono lontani per costituire, sulla base delle comuni origini, anche linguistiche, una comunità allargata, solidale e cooperativa;
  • adoperarsi per ricreare quella rete di rapporti che la diaspora ha interrotto o indebolito, considerando che nessuno è scollegato del tutto e tutti possono essere ritrovati;
  • convogliare verso la nostra comunità il frutto di esperienze e conoscenze maturate altrove per trarne idee, spunti e modelli per iniziative mirate allo sviluppo culturale, turistico e socio-economico, per restituire a Drenchia una vitalità crescente e farne un luogo di vita non solo possibile, ma anche agevole e allettante;
  • sensibilizzare la comunità locale sulla propria identità culturale e linguistica, sulle prospettive di sviluppo sociale ed economico del nostro territorio;
  • mantenere vivi il dialetto locale sloveno, scritto e orale e le nostre tradizioni culturali, religiose, artigianali;
  • promuovere con ogni mezzo la cultura locale come elemento essenziale di sviluppo della comunità, innanzitutto incentivandone la pratica, poi con la trasmissione alle nuove generazioni e al pubblico più vasto attraverso la stampa, convegni, diffusione di materiale idoneo, cicli di lezioni pratiche e quant’altro;
  • salvaguardare e promuovere il patrimonio storico, consolidare la collaborazione tra le popolazioni dell’area di confine e contribuire al rafforzamento dei rapporti di amicizia tra gli stati vicini per la crescita culturale ed il progresso economico e sociale della fascia confinaria, stimolando la solidarietà e la partecipazione;
  • promuovere il nostro territorio, salvaguardandone le risorse naturali e le caratteristiche locali, anche con l’azione diretta, facendolo conoscere a figli, parenti, amici e conoscenti;
  • ripristinare e sostenere le tradizioni religiose anche con la destinazione di fondi per l’acquisto o per la manutenzione di paramenti ed arredi di chiese e cappelle locali e di quanto necessario all’allestimento delle feste religiose, delle processioni e dei riti popolari ricorrenti;
  • promuovere la reciproca conoscenza e la collaborazione con associazioni che perseguono scopi affini, con gli enti locali, nazionali e internazionali e le pubbliche amministrazioni;
  • usufruire delle tecnologie informatiche per creare e mantenere aggiornato un sito Internet attraverso il quale proporsi come punto di riferimento, luogo di incontro e di aggregazione, informazione e partecipazione, nel nome di interessi culturali e sociali, assolvendo alla funzione di impegno e crescita umana e civile;
  • promuovere e sostenere tutte le iniziative mirate al reperimento di fondi necessari al raggiungimento degli scopi dell’associazione;

ART. 3. ATTIVITÀ – L’associazione, per il raggiungimento dei suoi fini, sia con iniziative proprie sia con il concorso di enti ed associazioni, nazionali e internazionali, che si ispirano e perseguono fini similari, intende promuovere varie attività; in particolare:

  • convegni, conferenze, dibattiti, seminari, lezioni teoriche e pratiche, mostre, proiezioni di film e documentari, concerti, spettacoli, gruppi di studio e di ricerca, escursioni, gite guidate;
  • organizzare mostre e mercatini finalizzati sia alla valorizzazione della produzione artistica e artigianale della comunità, sia all’autofinanziamento; l’eventuale esercizio di attività commerciale, in misura marginale e senza scopo di lucro, non potrà mai essere prevalente e in ogni caso i proventi concorreranno alla formazione del patrimonio sociale e verranno impiegati per il raggiungimento delle finalità sociali;
  • realizzare materiale di propaganda per illustrare e diffondere le iniziative e favorire il movimento turistico nella zona;
  • promuovere la stampa e la diffusione di opere letterarie attinenti a qualsiasi aspetto della vita della comunità, sia odierna che del passato;
  • incoraggiare l’uso del dialetto sloveno locale e la sua crescita anche con una maggiore diffusione della sua scrittura attraverso la stampa e la diffusione di libri, manuali e quant’altro possa favorirne il recupero specie tra i giovani; organizzare viaggi in Italia e all’estero mirati al rafforzamento dei legami esistenti e alla creazione di nuovi rapporti con le generazioni nate altrove e con le popolazioni confinarie;
  • attraverso l’apporto di conoscenze maturate dai membri della comunità allargata in qualsiasi campo, anche sulla base di indicazioni formulate dai residenti, valutare e promuovere iniziative mirate al miglioramento della qualità della vita dei residenti e a rendere più attraente l’ipotesi di rientro degli emigrati, elaborando progetti di sviluppo, proponendo alle istituzioni spunti e soluzioni innovative negli ambiti più adeguati come, solo ad esempio,
    • nel campo dell’assistenza sociale, con particolare riferimento alle esigenze degli anziani e delle persone sole;
    • sulle opportunità di sviluppo locale;
    • nella promozione del territorio, e la sua salvaguardia;
    • nella creazione di infrastrutture idonee a rendere il territorio sempre più vivibile sotto il profilo dell’accesso ai servizi e nel potenziamento di quelle esistenti;
    • e ogni proposta ritenuta idonea ad apportare benefici alla comunità.
  • Una volta individuati i progetti, cercare i finanziamenti idonei alla loro realizzazione.
  • pubblicare un sito Internet multilingue per:
    • diffondere l’informazione sulle iniziative intraprese e sull’esito di quelle compiute, sui progetti in atto e sulle opportunità che via via si presenteranno,
    • sensibilizzare e coinvolgere tutta la comunità sulle problematiche locali,
    • raccogliere suggerimenti, anche a distanza, sulle opportunità di sviluppo,
    • rafforzare lo spirito di collaborazione in chi si dispiace per le opportunità perse, dandogli modo di partecipare,
    • mantenere sempre aperto il dialogo e il confronto,
    • e, soprattutto, offrire a distanza uno sguardo sulla comunità, il suo passato e il suo presente, per un futuro che è possibile se tutti daremo una mano.

ART. 4. SOCI – L’associazione Kobilja glava è aperta a tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividano lo spirito e gli ideali di democrazia, pluralismo, non violenza, solidarietà, cultura della pace, convivenza, conoscenza e collaborazione tra persone e popoli, difesa dell’ambiente e si impegnino a realizzarle attenendosi al presente statuto e osservando le delibere adottate dall’associazione.

ART. 5. L’AMMISSIONE DEI SOCI è deliberata, su domanda scritta del richiedente, dal Consiglio direttivo. Contro il rifiuto di ammissione è ammesso appello, entro 30 giorni, al Consiglio direttivo che decide in modo inappellabile.

ART. 6. DOVERI DEI SOCI – Tutti i soci sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto e l’eventuale regolamento interno, secondo le deliberazioni assunte dagli organi preposti. In caso di comportamento difforme, che rechi pregiudizio agli scopi o al patrimonio dell’associazione, il Consiglio direttivo dovrà intervenire ed applicare le seguenti sanzioni: richiamo, diffida, espulsione dalla Associazione. I soci espulsi possono ricorrere per iscritto contro il provvedimento entro trenta giorni al Consiglio direttivo. Il socio opera a favore dell’associazione in forma volontaria e gratuita e si impegna a pagare, per tutta la permanenza del vincolo associativo, la quota annuale stabilita dal Consiglio direttivo. Il mancato versamento della quota comporta la decadenza dalla qualità di socio. Il contributo associativo non è trasmissibile ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non è soggetto a rivalutazione.

ART. 7. DIRITTI DEI SOCI – Tutti i soci maggiorenni, in regola con il pagamento della quota annuale, hanno diritto di voto per l’approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell’associazione. Il diritto di voto non può essere escluso neppure in caso di partecipazione temporanea alla vita associativa.

ART. 8. LE RISORSE ECONOMICHE – dell’associazione possono essere costituite da: Beni immobili e mobili. Le quote conferite dai soci. I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote di associazione annuale, stabilite dal Consiglio direttivo, e da eventuali contributi straordinari stabiliti dall’assemblea, che ne determina l’ammontare. I contributi di enti pubblici, compresi l’Unione europea e altri organismi nazionali, internazionali e privati. Donazioni, eredità e legati. Proventi dalle cessioni di beni e servizi a terzi, anche attraverso lo svolgimento in via meramente marginale e senza scopi di lucro di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi sociali. Altre entrate compatibili con le finalità sociali dell’associazionismo di promozione sociale. Tutte le entrate ed i proventi delle attività dell’associazione sono utilizzati e spesi per il raggiungimento delle finalità sociali indicate dal presente statuto e sue modificazioni. Le elargizioni in danaro, le donazioni e i lasciti, sono accettate dall’assemblea, che delibera sulla utilizzazione di esse, in armonia con le finalità statuarie dell’organizzazione. E’ vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

ART. 9. L’ANNO FINANZIARIO – inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio direttivo deve redigere annualmente un bilancio preventivo e quello consuntivo che deve essere approvato dall’Assemblea ordinaria ogni anno entro il mese di agosto. Esso deve essere depositato presso la sede dell’Associazione entro i 15 giorni precedenti la seduta per poter essere consultato da ogni associato.

ART. 10. GLI ORGANI – dell’Associazione sono: l’Assemblea dei soci; il Consiglio direttivo; il Presidente e il Vicepresidente; il Collegio dei revisori.

ART. 11. L’ASSEMBLEA DEI SOCI – è il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell’Associazione ed è composta da tutti i soci in regola con il pagamento delle quote sociali, ognuno dei quali ha diritto ad un voto, qualunque sia il valore della quota. Essa è convocata almeno una volta all’anno in via ordinaria, ed in via straordinaria quando sia necessaria o sia richiesta dal Consiglio direttivo o da almeno un terzo degli associati. In prima convocazione l’assemblea ordinaria è valida se è presente la maggioranza dei soci e delibera validamente con la maggioranza dei presenti; in seconda convocazione (anche mezz’ora dopo la prima) la validità prescinde dal numero dei presenti. L’assemblea straordinaria delibera in prima convocazione con la presenza e col voto favorevole della maggioranza dei soci e in seconda convocazione (anche mezz’ora dopo la prima) la validità prescinde dal numero dei presenti. L’avviso di convocazione dell’assemblea deve avvenire per iscritto mediante affissione presso la sede sociale almeno otto giorni prima della riunione e può essere portato a conoscenza dei soci anche a mezzo di posta elettronica o avviso verbale e deve contenere gli argomenti iscritti all’ordine del giorno. L’assemblea deve essere convocata in Drenchia, anche fuori dalla sede sociale. L’assemblea è presieduta dal presidente del consiglio, in mancanza dal vice presidente; in mancanza di entrambi l’assemblea nomina il proprio presidente. Il presidente dell’assemblea nomina un segretario che curerà la redazione del verbale. Spetta al presidente dell’assemblea di constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervenire all’assemblea. Ogni socio ha diritto di delegare per iscritto un altro socio a votare per conto suo. Sono ammesse due deleghe scritte per ogni socio. Delle delibere assembleari, che devono essere approvate a maggioranza dei presenti, deve essere data pubblicità mediante affissione all’albo della sede del relativo verbale.

ART. 12. POTERI DELL’ASSEMBLEA – L’assemblea ordinaria ha i seguenti compiti: elegge il Consiglio direttivo e il Collegio dei revisori ogni tre anni; approva il bilancio preventivo e consuntivo; approva il regolamento interno. L’assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto e l’eventuale scioglimento dell’Associazione.

ART. 13. – IL CONSIGLIO DIRETTIVO è composto da almeno 5 membri, eletti dall’Assemblea fra i propri componenti. Il Consiglio direttivo è validamente costituito quando sono presenti 3 membri. I membri del Consiglio direttivo svolgono la loro attività gratuitamente e durano in carica 3 anni. Il consiglio direttivo può essere revocato dall’assemblea con la maggioranza di 2/3 dei soci.

ART. 14. – Il Consiglio direttivo è l’organo esecutivo dell’Associazione e si riunisce almeno 2 volte all’anno ed è convocato da: il presidente; da almeno 3 dei componenti, su richiesta motivata; richiesta motivata e scritta di almeno il 30% dei soci. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede. Il consiglio è presieduto dal presidente, in sua assenza dal vice presidente, in assenza di entrambi dal consigliere più anziano. Il consiglio direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione. Nella gestione ordinaria i suoi compiti sono:

  • predisporre gli atti da sottoporre all’assemblea;
  • formalizzare le proposte per la gestione dell’Associazione;
  • elaborare il bilancio consuntivo che deve contenere le singole voci di spesa e di entrata relative al periodo di un anno;
  • elaborare il bilancio preventivo che deve contenere, suddivise in singole voci, le previsioni delle spese e delle entrate relative all’esercizio annuale successivo;
  • stabilire gli importi delle quote annuali dei soci;
  • decidere insindacabilmente, entro trenta giorni dalla presentazione del ricorso, sulle decisioni di espulsione e sui dinieghi di ammissione dei soci.

Di ogni riunione deve essere redatto verbale da affliggere all’albo dell’Associazione. La carica di membro del Consiglio decade automaticamente dopo tre assenze ingiustificate consecutive; in caso di decesso, dimissioni o decadimento di un consigliere, il Consiglio provvede alla sua sostituzione con il primo dei non eletti, alla prima riunione.

ART. 15. – IL PRESIDENTE dura in carica tre anni ed è legale rappresentante dell’Associazione a tutti gli effetti. Egli convoca e presiede il Consiglio direttivo e l’assemblea dei soci, sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall’Associazione; può aprire e chiudere conti correnti bancari e postali e procedere agli incassi e autorizzare i pagamenti. Conferisce ai soci procura speciale per la gestione di attività varie, previa approvazione del Consiglio direttivo. In caso di assenza o impedimento del Presidente, le sue funzioni vengono assunte dal Vicepresidente.

ART. 16. – IL COLLEGIO DEI REVISORI è composto da tre soci eletti dall’Assemblea al di fuori dei componenti del Consiglio direttivo. Verifica periodicamente la regolarità formale e sostanziale della contabilità, redige apposita relazione da allegare al bilancio preventivo e consuntivo.

ART. 17. – LO SCIOGLIMENTO DELL’ASSOCIAZIONE è deliberato dall’assemblea straordinaria appositamente convocata, e con il voto favorevole dei 4/5 dei presenti. In caso di scioglimento il patrimonio residuo dell’ente deve essere devoluto ad associazione con finalità analoghe o per fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190 della legge 23.12.96, n. 662.

ART. 18. – TUTTE LE CARICHE ELETTIVE SONO GRATUITE. Ai soci compete solo il rimborso delle spese varie regolarmente documentate.

ART. 19. – Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme di legge vigenti in materia.